Sulla G.U. i nuovi parametri per la definizione di PMI

09/01/2009

La Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 pubblica il Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, che recepisce la Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio relativa ai nuovi parametri dimensionali per la definizione delle Piccole e Medie Industrie.

Si tratta di un importante provvedimento, perché cambiano le regole per la concessione delle agevolazioni alle imprese, sia nazionali che comunitarie.

Già era stata introdotta, il 1° gennaio scorso, la definizione di micro-impresa (azienda con meno di 10 addetti); con il D.M. del 18 aprile il legislatore ha fornito una nuova definizione di PMI e, quindi, una completa mappatura per la concessione degli aiuti.

La principale motivazione della nuova parametratura è quella di identificare l’impresa agevolabile sulla base del criterio dimensionale, in modo tale da renderla più aderente alla realtà del contesto economico generale; la seconda motivazione è quella di garantire una verifica più appropriata delle “partecipazioni”, detenute da investitori singoli o associati, persone fisiche individuali o soggetti pubblici.Le variazioni dei valori di soglia riguardano, quindi, il fatturato e il volume del bilancio per ciascuna categoria e vengono così fissate:

• Microimprese: sono le società con un massimo di 10 addetti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai due milioni di Euro.
• Piccole imprese: quelle con meno di 50 addetti e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro.
• Medie imprese: quelle con meno di 250 addetti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro.

Attraverso l’innalzamento dei massimali finanziari la Commissione europea ha inteso favorire la crescita delle aziende che investono il loro capitale nella ricerca e l’innovazione, ampliandone, quindi, il numero e prescindendo dalla forma giuridica delle aziende stesse.
Per quanto riguarda i termini iniziali di decorrenza dei nuovi parametri, per i regimi di aiuto notificati prima del 1° gennaio 2005, già approvati dalla Commissione, continueranno ad applicarsi i vecchi criteri, fino a scadenza delle rispettive autorizzazioni; viceversa, per le domande presentate e notificate dopo il 31 dicembre 2005 dovrà essere adottata la nuova definizione.

Fondo di Garanzia per le PMI ( Basilea II)

La G.U. n. 230 del 3 ottobre 2005 pubblica il Decreto del Ministero Attività Produttive del 23 settembre 2005, con il quale vengono approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, previsto dall’Accordo di Basilea (c.d. Basilea 2), relativo alla disciplina dei requisiti minimi di capitale per le Banche.

Con l’approvazione delle modalità operative, la Garanzia offerta dal Fondo viene a configurarsi come un credito diretto verso il garante, nel senso che, nel caso di inadempienza di un’azienda, le Banche e gli altri intermediari finanziari possono rivalersi immediatamente sul Fondo che, a sua volta acquisisce automaticamente il diritto di rivalsa sull’azienda. Come si vede, con la nuova normativa si viene a superare la vecchia procedura di “recupero” della somma a carico del Fondo e le garanzie diventano dirette, esplicite, incondizionate ed irrevocabili. Le nuove Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale sono consultabili sul sito www.incentivi.mcc.it

Nella prospettiva di Basilea II, ed a favore delle Piccole e Medie Imprese italiane, CONFIDI ed UNIONFIDI stanno cooperando per aumentare la capacità di contrattazione con il sistema bancario e ci risulta che il Lazio sia la prima regione italiana ad aver attivato un Fondo di garanzia, a prima richiesta, pari al 50%.

Fonte:
Commercio Estero
“Buongiorno Vitaminic”
24/10/2005