« Sportelli unici » per il made in Italy

09/01/2009

Approvato ieri in via definitiva il Ddl con gli interventi a sostegno dell’internazionalizzazione

Coinvolti tutti gli enti che aiutano le imprese italiane all’estero, dagli uffici commerciali delle ambasciate alle Camere di commercio

Pubblichiamo il testo del Ddl che dispone « Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore » approvato ieri in via definitiva dal Senato.

ARTICOLO 1 Costituzione degli sportelli unici all’estero 1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l’azione svolta dai soggetti operanti all’estero per il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il ministro delle Attività produttive e il ministro degli Affari esteri promuovono, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro per l’Innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all’estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l’Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane.
Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico commerciale.

2. In coerenza con le linee di indirizzo dell’attività promozionale definite dal ministro delle Attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il ministro degli Affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza a imprese e operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all’attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, nonché per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell’offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli unici all’estero cooperano con il Punto di contatto nazionale Ocse, di cui all’articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del ministero delle Attività produttive ad hoc preposte, ai sensi dell’articolo 4, commi 72 e 74 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All’attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l’internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell’Istituto nazionale per il commercio estero ( Ice), partecipano gli uffici dell’Ice, dell’Ente nazionale italiano per il turismo ( Enit), delle Camere di commercio italiane all’estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale società per l’attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell’internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all’estero.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal ministro delle Attività produttive e dal ministro degli Affari esteri, d’intesa con il ministro dell’Economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all’estero, anche mediante l’impiego di nuove tecnologie, d’intesa con il ministro per l’Innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli sportelli unici all’estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell’organico della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal ministro delle Attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del ministero degli Affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale e organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del ministero delle Attività produttive, del ministero degli Affari esteri e dell’Ice, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.

8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all’interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni: a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta » ; b) l’ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all’amministrazione degli Affari esteri, è sostituito dal seguente: « Gli esperti che l’amministrazione degli Affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l’esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all’espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 » .

9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all’ottavo comma dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b) del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.

10. Per l’attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Per l’attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall’anno 2005. ARTICOLO 2 Disposizioni organizzative a supporto dell’attività degli sportelli unici all’estero 1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all’estero, il ministero delle Attività produttive è autorizzato a effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il ministero delle Attività produttive è altresì autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata professionalità nel campo economico commerciale, in posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, nel rispetto del suddetto limite di spesa, il ministero delle Attività produttive può, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall’articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n.
273, nonché le procedure di cui all’articolo 23 bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68.

Praxa
Fonte: Il Sole 24Ore
24/3/2005