Riforma della Banca d’Italia

09/01/2009

Il Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato all’unanimità un emendamento al disegno di legge sul risparmio, introducendo un corpus di regole innovative al fine di aggiornare il modo di operare della Banca d’Italia.

I principi della riforma sono cinque: indipendenza, proprietà, collegialità, trasparenza e mandato a termine del Governatore.

Il testo dell’emendamento

Il testo dell’emendamento approvato dal Consiglio dei ministri è composto da un articolo di 10 commi.

1. La Banca d’Italia è parte integrante del sistema europeo di banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea.

2. La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico. La maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia è detenuta dallo Stato; la restante parte delle quote può essere detenuta esclusivamente da altri Enti pubblici.

3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d’Italia e ai componenti dei suoi organi l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonchè per l’assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.

4. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell’indipendenza dell’autorità di vigilanza. Riferisce del suo operato al parlamento e al governo con relazione semestrale sulla propria attività.

5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia hanno forma scritta e sono sempre motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e per quelli adottati su sua delega il Governatore acquisisce in ogni caso il parere preventivo del direttorio. Ai pareri del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5 del presente articolo. La disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del sistema europeo di banche centrali.

7. Il Governatore dura in carica 7 anni, senza possibilità di rinnovo.

8. Lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle disposizioni contenute nel presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Le istruzioni di vigilanza sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Con regolamento del governo, da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al trasferimento delle quote di partecipazione in favore dei soggetti indicati al comma 2 i diritti di voto relativi alle quote di partecipazione in possesso di soggetti diversi da quelli indicati nel citato comma 2 sono automaticamente sospesi e vengono esercitati dallo Stato.

10. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Fonte:
Governo Italiano