Lavoratori italiani all’estero: quali tasse?

28/09/2017

La Legge per Tutti – 28 settembre 2019

Lavoratori italiani all’estero: quali tasse?

Lavorare all’estero, con o senza residenza in Italia: in quale Paese si pagano le tasse? Bisogna presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?

Le regole di tassazione dei redditi percepiti dagli italiani all’estero variano in base all’esistenza o meno di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato nel quale viene prodotto il reddito, al periodo di permanenza all’estero, all’iscrizione o meno all’Aire. Alcuni chiarimenti sono stati forniti da una recente guida dell’Agenzia delle Entrate [1].

La regola generale è ancorata al concetto di “residenza fiscale”: secondo il cosiddetto “principio della tassazione mondiale” (World Wide Taxation Principle), il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Le eventuali imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati percepiti si possono comunque detrarre da quelle italiane, sotto forma di credito d’imposta [2].

Dunque, se si lavora all’estero ma si mantiene la residenza in Italia, si devono pagare le tasse anche in Italia, a meno che non esista una convenzione che evita la doppia imposizione fiscale.

Tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione dei redditi e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti.

Se si omette di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indicano in essa i redditi prodotti all’estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero (credito di imposta), fatti salvi i rimedi offerti dalla voluntary disclosure e dalla dichiarazione integrativa.

Residenza fiscale in Italia

Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:

L’Agenzia delle Entrate [3] ha specificato che deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all’estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantenga il centro dei propri interessi in Italia (cosiddetto domicilio fiscale).

Residenza all’estero e iscrizione all’AIRE

L’A.I.R.E (“Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero”) contiene i dati dei cittadini che risiedono all’estero per un periodo di tempo superiore a 12 mesi o, per i quali, è stata accertata d’ufficio tale residenza.

Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea), entro 90 giorni dal trasferimento della residenza deve iscriversi all’AIRE presso l’Ufficio consolare competente per territorio.

Con l’iscrizione all’AIRE, si viene cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.

Al fine di evitare l’imposizione fiscale in Italia, non è tuttavia sufficiente trasferire la residenza all’estero e iscriversi all’AIRE, se il domicilio fiscale resta comunque in Italia.

Come affermato più volte dalla giurisprudenza, un soggetto conserva il domicilio fiscale in Italia anche quando, a prescindere dalla sua presenza nel territorio italiano, ivi mantenga il centro dei suoi interessi e dei suoi affari.

Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale

Per evitare la doppia imposizione fiscale (pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza), l’Italia ha stipulato con molti Paesi convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e riconosce un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia.

Oltre a evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio dei rispettivi residenti, le convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.

Generalmente, le convenzioni non prevedono che sia un unico Stato, tra i due contraenti, ad assoggettare a tassazione un determinato tipo di reddito (tassazione esclusiva). Per questo motivo, è necessario dichiarare in Italia anche i redditi conseguiti all’estero.

La doppia imposizione viene comunque eliminata mediante il meccanismo della detrazione, secondo il quale le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta italiana.

Convenzioni contro la doppia imposizione: quali Stati?

Attualmente l’Italia ha stipulato le convenzioni internazionali con i seguenti Stati: Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Congo, Corea del Sud, Costa D’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Giordania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malesia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino,  Senegal, Singapore, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d’America, Sud Africa,  Svezia, Svizzera, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago,  Tunisia, Turchia,  Ucrania, Ungheria, Unione Sovietica Ex, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.

Omessa dichiarazione dei redditi in Italia: voluntary disclosure

I cittadini italiani che, per motivi di varia natura, non si sono iscritti all’Aire e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, perdono il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero.

E’ tuttavia possibile ottenere riconoscimento delle imposte pagate all’estero, grazie alla cosiddetta procedura della “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure), per la quale è stata disposta la riapertura dei termini di adesione al 30 settembre 2017.

Presentando istanza di “collaborazione volontaria” e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza non dichiarati in Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

Non è previsto in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.

Dichiarazione dei redditi presentata senza redditi prodotti all’estero

I cittadini italiani non iscritti all’Aire che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, ma abbiano omesso i redditi prodotti all’estero, per non perdere il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero, possono presentare una dichiarazione integrativa.

In tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero.

note

[1] Agenzia delle Entrate, “Lavoratori italiani all’estero”, settembre 2017.

[2] Art. 165 Tuir.

[3] Circolare n. 9/E del 26 gennaio 2001.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/176939_lavoratori-italiani-allestero-quali-tasse