La nuova definizione di Pmi
09/01/2009
Piccole e medie imprese
A partire dal 1° Gennaio 2005 sarà applicabile la nuova definizione comunitaria di Pmi. Visti i vari parametri, indicati come soglie massime, che ogni Stato membro deve rispettare, la definizione di Pmi come si concilia con quella prevista dalla normativa italiana per la piccola media impresa dei vari settori industria, commercio e servizi? L’esperto risponde…
Il 6 maggio del 2003 la Commissione europea ha adottato, dopo due ampi giri di consultazione, una nuova definizione per le imprese europee di ridottissime, piccole e medie dimensioni, non solo per tener conto dell’inflazione e degli incrementi di produttività verificatisi dopo il 1996 – data della prima definizione comunitaria di Pmi, recepita dal nostro Map con decreto del 18 settembre 1997 – ma anche per limitare la proliferazione delle definizioni di queste imprese in uso a livello comunitario.
Il rispetto di una stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (Bei) e del Fondo europeo per gli investimenti (Fei), servirà a rendere più coerenti ed efficaci tutte le politiche a favore delle Pmi (a prescindere dalla forma giuridica adottata), limitando i rischi di distorsione della concorrenza, soprattutto in presenza di aiuti di Stato a favore di questa categoria di imprese.
La modernizzazione della definizione di Pmi contenuta nella raccomandazione della Commissione (n. 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, Guce n. L 124 del 20 maggio 2003) – sintetizzata nelle qualifiche dimensionali riportate nella tavola 1 che segue – indirizzata agli Stati membri, alla Bei e al Fei, consiste nella individuazione di soglie massime finanziarie e relative al personale occupato; pertanto i destinatari possono, come viene esplicitamente indicato in uno dei «considerando» della raccomandazione, stabilire soglie più basse di quelle comunitarie per orientare i loro interventi a una categoria precisa di Pmi.
Inoltre, per motivi legati alla semplificazione amministrativa, la Commissione consente ai destinatari la selezione di un solo criterio, quello del numero degli occupati, per l’attuazione di determinate politiche, eccetto per i settori regolati dal diritto della concorrenza, che richiedono l’impiego e il rispetto di determinati criteri finanziari.
La nuova definizione mantiene, oltre al requisito dell’indipendenza del 25%, le soglie relative al numero di dipendenti, mentre stabilisce un considerevole aumento del massimale finanziario (fatturato o volume totale di bilancio).
La raccomandazione del 2003, che sostituisce a partire dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione 96/280/Ce valida fino al 31 dicembre 2004, invita (la raccomandazione è un atto giuridico comunitario di natura politica e morale che raccomanda, appunto, l’adozione di determinati comportamenti non vincolanti) gli Stati membri a conformarvisi – e a comunicare alla Commissione le relative misure adottate – attraverso apposite disposizioni da adottare entro il 31 dicembre del 2004, nonché, entro il 30 settembre 2005, a comunicare anche i primi risultati della sua applicazione.
Saranno, pertanto, le nostre Amministrazioni pubbliche – come già fatto, ad esempio, dal Map con il citato decreto del 1987 per adeguarsi alla raccomandazione 96/280/Ce – a recepire con particolari atti le nuove soglie di forza lavoro e finanziarie entro i massimali comunitari da applicare nelle varie leggi di incentivazione territoriali e settoriali, visto che la raccomandazione offre loro la possibilità di derogare, prevedendo valori più bassi al fine di perseguire importanti obiettivi di sviluppo.
Tavola 1 – Soglie massime comunitarie di forza lavoro e finanziarie delle Pmi
Qualifica dimensionale
Numero dipendenti
(immutato)
Fatturato o Totale di bilancio
Impresa di media dimensione
< 250
<= 50 milioni di euro
(nel 1996: 40 milioni di euro)
<= 43 milioni di euro
(nel 1996: 27 milioni di euro)
Impresa di piccola dimensione
< 50
<= 10 milioni di euro
(nel 1996: 7 milioni di euro)
<= 10 milioni di euro
(nel 1996: 5 milioni di euro)
Impresa di ridottissima dimensione o
microimpresa
< 10
<= 2 milioni di euro
(non definito in passato)
<= 2 milioni di euro
(non definito in passato)
N.B.:
- in corsivo sono riportate le soglie fissate in precedenza;
- se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
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gennaio 2005
risposta di Gilberto Crialesi