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Pensioni, quando conviene il bonus

Il super incentivo per chi resta al lavoro può non essere conveniente per tutti. Analisi dei casi e confronti.

Il bonus previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico per il periodo 2004-2007 per coloro che differiscono il pensionamento può apparire decisamente allettante per l’immediato incremento della retribuzione netta, ma non sempre rappresenta la scelta più conveniente per il lavoratore (come già era stato evidenziato con gli esempi riportati sul Sole-24 Ore del 10 agosto).

In primo luogo, va tenuto presente che l’opzione riguarda essenzialmente i lavoratori la cui pensione sarà calcolata per intero con il vecchio sistema retributivo: infatti, chi oggi matura il diritto alla pensione d’anzianità – che si consegue in via ordinaria a 57 anni d’età e con almeno 35 anni di contribuzione – può far valere sicuramente al 31 dicembre 1995 oltre 18 anni di anzianità contributiva.

Questa considerazione è particolarmente rilevante per due ragioni: – innanzitutto perché con il sistema retributivo la misura della pensione dipende dalla media retributiva degli ultimi 10 anni (ultimi cinque per la quota A, cioè per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992). A tal fine, quindi, risulta determinante la dinamica delle retribuzioni negli anni che precedono il pensionamento; – inoltre, perché il sistema retributivo “premia” l’anzianità contributiva, cioè il numero di annualità di versamenti contributivi e non soltanto l’ammontare della contribuzione versata. Il lavoratore che ha maturato il diritto alla pensione d’anzianità deve valutare con attenzione tre percorsi alternativi: la prosecuzione del lavoro dipendente con normale contribuzione; il differimento della pensione con il “bonus”, ma con rinuncia alla contribuzione; il pensionamento e lo svolgimento di attività di lavoro.

La prosecuzione dell’attività di lavoro dipendente con accredito della contribuzione previdenziale. Questa opzione presenta due vantaggi: consente di “incrementare” sensibilmente l’importo della pensione anche a retribuzione costante. Per ogni anno in più di contributi il lavoratore si garantirà un maggior importo di pensione pari al 2% della retribuzione pensionabile (o una percentuale decrescente oltre la prima fascia). Se poi, come di regola accade, lo stipendio aumenta nella fase finale della carriera, avrà la possibilità di elevare le medie retributive degli ultimi dieci anni e degli ultimi cinque anni dalle quali dipende l’importo della rendita; – permette di raggiungere i requisiti per il diritto al cumulo pieno tra pensione e reddito da lavoro, ossia 40 anni di anzianità contributiva oppure 37 anni con 58 di età. In altri termini un differimento anche breve del pensionamento con prosecuzione dei versamenti contributivi garantisce al lavoratore di sommare la rendita all’eventuale reddito di lavoro dipendente o autonomo senza alcuna decurtazione.

In sintesi, questa scelta conviene a chi non ha ancora raggiunto la massima anzianità contributiva e, in particolare, a coloro che prevedono un miglioramento dello stipendio, con effetti positivi sulla media di riferimento per il calcolo della pensione. È il caso, ad esempio, del lavoratore da poco promosso alla dirigenza, che, potendo contare per i prossimi 3-5 anni su stipendi più elevati ha tutto l’interesse a “correggere” la media retributiva in vista di una pensione più consistente.

A questo proposito nella tabella relativa all’«Incremento della pensione» si mette a confronto la pensione calcolata al raggiungimento dei requisiti minimi, con quella derivante dalla prosecuzione dell’attività fino ai 37 anni di contribuzione e fino ai 40 anni di contribuzione (nei tre casi si ipotizza che la retribuzione media degli ultimi dieci anni sia pari, rispettivamente, a 30mila, 33mila e 38mila euro).

Dalla tabella si evince come la prosecuzione dell’attività fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva è premiata con un sensibile incremento della pensione: il lavoratore rinuncia temporaneamente alla pensione e a un beneficio immediato di durata limitata (il bonus) in vista di un beneficio futuro di carattere permanente (incremento di pensione). Pure in assenza di previsioni di crescita della retribuzione, il differimento del pensionamento fino a raggiungere almeno i 37 anni di contribuzione può avere senso quando il lavoratore intenda continuare a svolgere anche da pensionato un’attività dipendente o autonoma.

Infatti, con questa anzianità di contribuzione (unitamente al requisito di 58 anni d’età) si garantisce, alle regole attuali, il diritto a sommare senza decurtazioni pensione e reddito da lavoro. Peraltro, va segnalato che la riforma già prevede la progressiva eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, da attuare entro dodici mesi tramite decreto legislativo: tuttavia, per coerenza con gli altri interventi si deve ritenere che la possibilità del cumulo interesserà solo coloro che accederanno alla pensione d’anzianità con i nuovi requisiti d’età. Il differimento della pensione con il «bonus».

Se il lavoratore ha già raggiunto l’anzianità contributiva massima e non prevede di poter elevare in modo significativo la media retributiva (e, quindi, l’ammontare della pensione), può scegliere di rimanere al lavoro senza accreditare ulteriori contributi per la pensione. È questa la nuova opportunità offerta dalla riforma del sistema previdenziale, che consente di convertire le somme normalmente destinate alla contribuzione pensionistica in un importo esentasse che si aggiunge direttamente allo stipendio netto. In questa ipotesi la pensione rimane “congelata” al valore raggiunto al momento dell’opzione. Nell’esempio riportato nella tabella riguardante il «Bonus» si ipotizza il caso di un lavoratore con retribuzione annua lorda di 36mila euro che decida di optare per il bonus.

Ma questa rappresenta sempre la scelta più conveniente? In altre parole, dal momento che il lavoratore ha deciso di rinviare il ritiro dal lavoro e di continuare a svolgere un’attività remunerata, non gli conviene piuttosto accedere al pensionamento e cumulare alla pensione un reddito di lavoro dipendente o autonomo? Il pensionamento e lo svolgimento di attività di lavoro. Se il lavoratore ha raggiunto i requisiti per potere cumulare interamente pensione e reddito da lavoro e ha l’opportunità di proseguire l’attività di lavoro, trova senz’altro più conveniente richiedere la pensione e sommare a essa, per esempio, un reddito di lavoro autonomo (di collaborazione coordinata e continuativa, associazione in partecipazione o derivante da attività con partita Iva).

In questo caso, infatti – come dimostra la tabella relativa al «Cumulo» – l’importo netto annuo che ne risulta è decisamente superiore allo stipendio con bonus. Il confronto tra la scelta del bonus e quella del cumulo evidenzia il consistente vantaggio economico della seconda sulla prima (come si vede dalla tabella dal titolo «Il confronto»). A parità di altre condizioni il vantaggio si riduce, ma permane, anche in caso di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente.

In questo caso, infatti, la trattenuta contributiva è maggiore: in genere, l’8,89% contro il 5%; occorre però considerare che anche il futuro supplemento di pensione sarà decisamente più elevato, poiché il complessivo versamento contributivo è pari al 32,70% contro il 15 per cento. Qualora, invece, il differenziale tra stipendio percepito e pensione attesa sia molto elevato oppure sia possibile solo il cumulo parziale, il bonus esentasse pari al 32,70% dello stipendio rappresenta un ottimo argomento per rinviare il pensionamento e la convenienza andrà valutata caso per caso.

Il Sole 24 Ore
21/8/2004