Regolamento RGI
Questo atto cambia la denominazione “CIBJR – Câmara Ítalo Brasileira Júnior” in “RGI – Rete Giovane ITALCAM”, incorpora le modifiche al regolamento e ne consolida la formulazione.
CAPITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, OGGETTO SOCIALE E DURATA
Articolo 1 – Con la denominazione di “RETE GIOVANE ITALCAM”, di seguito denominata “RGI”, si costituisce come ente appartenente alla Camera di Commercio Italiana di San Paolo – ITALCAM, di seguito denominata semplicemente “ITALCAM”, che sarà disciplinata dal presente regolamento e dallo statuto di ITALCAM.
Primo comma – Il RGI deve attenersi alle determinazioni e agli orientamenti della Presidenza, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione di ITALCAM.
Secondo comma – Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ITALCAM, per cui ogni ulteriore modifica dipenderà dalla sua espressa approvazione.
Articolo 2 – L’indirizzo di RGI sarà la sede di ITALCAM e potrà svolgere le sue attività in qualsiasi luogo.
Articolo 3 – Il RGI si propone di aprire opportunità di sviluppo imprenditoriale e professionale a giovani imprenditori e professionisti, futuri imprenditori e studenti universitari, attraverso attività di sviluppo professionale, culturale e relazionale legate all’ambiente Brasile-Italia. Con il supporto di ITALCAM, istituzione centenaria ed esperta nella promozione e nell’intensificazione delle relazioni bilaterali tra Brasile e Italia, il RGI svilupperà attività volte a rafforzare le relazioni tra professionisti brasiliani e italiani, con:
a) Promozione del networking;
b) Organizzazione di progetti, eventi, conferenze e seminari;
c) pubblicizzare le opportunità di lavoro e di business; e
d) pubblicizzare altri eventi sponsorizzati e/o organizzati da ITALCAM, dal Consolato Generale d’Italia a San Paolo e da altre società italiane o brasiliane affiliate a ITALCAM.
Comma unico – Per raggiungere i suoi obiettivi, il RGI utilizzerà i mezzi appropriati, in accordo con le indicazioni di ITALCAM, e i suoi rappresentanti potranno mantenere relazioni con istituzioni simili, nazionali o estere, e creare fronti, centri di lavoro, bollettini in generale per pubblicizzare le sue attività e quelle di interesse per i suoi membri.
Articolo 4 – La durata del RGI è indefinita.
CAPITOLO II – MEMBRI
Articolo 5 – Il RGI avrà la seguente composizione:
I – Comitato Direttivo, composto da un massimo di 6 (sei) membri, con un mandato di 03 (tre) anni, concomitante con il mandato del Presidente di ITALCAM, e denominato: Presidente, Vice-Presidente e Consiglieri.
Comma 1 – Il Presidente di RGI è membro del Consiglio di Amministrazione di ITALCAM, ai sensi dello statuto di ITALCAM stessa.
Paragrafo 2 – Il Presidente del RGI, nominato dal Presidente di ITALCAM e che può essere revocato solo da lui, sarà responsabile della nomina, della designazione e della revoca degli altri membri del Comitato Direttivo del RGI.
Comma 3 – In caso di dimissioni del Presidente del RGI, il Presidente di ITALCAM deve nominare un altro Presidente del RGI per portare a termine il mandato di quello dimissionario.
Paragrafo 4 – In caso di dimissioni di un membro del Comitato direttivo, il Presidente del RGI può nominare un altro Consigliere per completare il mandato del Consigliere dimissionario. Se non viene effettuata alcuna nomina, la posizione rimarrà vacante fino a quando non verrà effettuata una sostituzione.
II – I Soci Effettivi, in numero illimitato, sono coloro che hanno un’età compresa tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) anni, ad eccezione del Presidente del RGI che, facendo parte del Consiglio Direttivo di ITALCAM, non deve soddisfare questo requisito di età.
III – Soci Benevoli, in numero illimitato, quindi classificati come coloro che svolgono un’attività benevola prolungata a favore del raggiungimento degli obiettivi del RGI.
Paragrafo 1 – Lo status di Socio Emerito sarà conferito dall’Assemblea Generale del RGI, dopo aver esaminato la proposta presentata dal Comitato Direttivo del RGI. Questa categoria di appartenenza è valida per la durata del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
Paragrafo 2 – I titoli di Socio Effettivo e Socio Benemerito sono nominali, indivisibili e non trasferibili.
Paragrafo 3 – Sono pertanto considerati membri del RGI: (I) i membri del Comitato direttivo, (II) i membri effettivi e (III) i membri emeriti.
Articolo 6 – Per essere ammesso come Membro Effettivo, il candidato deve:
a) Compila il modulo di iscrizione disponibile sul sito web italcam.com.br;
b) pagare la quota associativa ITALCAM, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione di ITALCAM; e
c) si impegna a rispettare il presente Regolamento;
Paragrafo Unico – I soci ITALCAM della categoria persone giuridiche possono nominare dipendenti, soci o membri del loro consiglio di amministrazione per partecipare come membri del RGI, in un numero limitato a 2 (due) membri, a condizione che soddisfino gli stessi requisiti di età dei Soci Effettivi.
Articolo 7 – L’accettazione da parte del Comitato Direttivo del RGI della proposta di ammissione di nuovi Soci Effettivi o Meritevoli dà diritto all’interessato di godere dei diritti di socio del RGI fin dall’inizio e lo sottopone all’adempimento degli obblighi corrispondenti a tale status.
Articolo 8 – Non possono far parte del RGI le persone interdette ai sensi dello Statuto ITALCAM o del presente regolamento.
CAPITOLO III – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI RGI
Articolo 9 – I diritti dei membri della RGI sono:
a) Partecipare a tutte le attività organizzate dal RGI, nell’ambito delle specifiche stabilite da quest’ultimo; e
b) godere di tutti i vantaggi e i servizi offerti dalla RGI.
Paragrafo 1 – Solo i Soci Effettivi hanno il diritto di essere nominati per le cariche sociali previste e dal Comitato Direttivo del RGI.
Paragrafo 2 – Il socio che desidera recedere dal RGI perderà tutti i diritti garantiti dal presente regolamento e non avrà diritto al rimborso delle quote associative versate o di qualsiasi altro contributo versato al RGI, per qualsiasi motivo.
Articolo 10 – I compiti di tutti i membri associati sono:
a) rispettare le disposizioni del presente Regolamento e dello Statuto di ITALCAM, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione di ITALCAM e delle Assemblee Generali di ITALCAM;
b) Pagare puntualmente la quota associativa annuale a ITALCAM;
c) curare l’immagine della RGI e di ITACALM; e
d) Partecipare alle attività che riguardano il raggiungimento degli obiettivi della RGI e in conformità con gli standard generalmente accettati come best practice, rispettando le linee guida che potrebbero essere necessarie per regolare le irregolarità di qualsiasi tipo.
CAPITOLO IV – CONTRIBUTI SOCIALI
Articolo 11 – Ogni membro del RGI deve pagare a ITALCAM la quota annuale, fissata secondo i criteri stabiliti da ITALCAM.
Paragrafo 1 – La quota associativa annuale del RGI sarà interamente destinata a ITALCAM, che potrà utilizzare tutti o parte dei fondi per finanziare le attività del RGI. A sua volta, il RGI può presentare una richiesta motivata al Segretariato Generale di ITALCAM per destinare parte dei fondi a specifiche attività.
Comma 2 – Oltre alla quota annuale di cui alla frase introduttiva del presente articolo, il Comitato Direttivo della RGI può, previa autorizzazione della Segreteria ITALCAM, istituire contributi speciali o straordinari o anche quote di iscrizione per pagare i servizi per soddisfare le esigenze della RGI.
Paragrafo 3 – I soci RGI in arretrato con i contributi avranno i diritti previsti dall’articolo 9 sospesi fino alla regolarizzazione della loro situazione.
CAPITOLO V – SANZIONI
Articolo 12 – Il Comitato Direttivo della RGI può applicare sospensioni, avvertimenti o addirittura l’espulsione di un membro della RGI, una volta che siano state provate azioni o omissioni contrarie al presente regolamento e agli obiettivi della RGI e di ITALCAM.
CAPITOLO VI – ASSEMBLEE GENERALI
Articolo 13 – L’Assemblea Generale del RGI è l’organo decisionale, composto da tutti i membri del RGI, e si riunisce:
a) Di norma, entro i primi 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
b) In via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del Presidente della RGI o del suo sostituto, del Comitato Direttivo della RGI o su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Membri Effettivi.
Articolo 14 – L’Assemblea Generale Ordinaria è responsabile della definizione della politica generale della RGI, della discussione e dell’approvazione del suo programma annuale di attività, nonché delle proposte presentate dal Comitato Direttivo della RGI o dai suoi membri.
Articolo 15 – L’Assemblea Generale Straordinaria è responsabile di:
a) Raccomandare al Consiglio di Amministrazione di ITALCAM, tramite una relazione, l’estinzione del RGI;
d) deliberare su altre questioni di interesse sociale sottoposte alla sua attenzione; e
c) giudicare eventuali ricorsi presentati contro le decisioni del Comitato direttivo della RGI.
Comma unico – Solo l’ordine del giorno preventivamente approvato dalla Segreteria Generale di ITALCAM o dal Presidente di ITALCAM, dopo la sua presentazione da parte del Presidente del RGI, sarà sottoposto alla decisione dell’Assemblea Generale Straordinaria.
Articolo 16 – Le riunioni saranno convocate tramite e-mail (o altro mezzo di comunicazione idoneo) indirizzata ai membri della RGI, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, indicando il giorno, l’ora e il luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno.
Paragrafo unico – Le Assemblee di RGI possono essere tenute come indicato di seguito: (i) fisicamente, quando i soci votano di persona nel luogo fisico dell’Assemblea; (ii) a distanza, quando i soci votano a distanza, in teleconferenza, in videoconferenza, attraverso l’uso di piattaforme digitali o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che consenta l’identificazione del partecipante e la comunicazione simultanea con tutte le altre persone presenti all’Assemblea; o (iii) in modo ibrido o semi-presenziale, quando i soci possono scegliere di registrare la loro partecipazione e il loro voto partecipando (a) al luogo fisico designato per l’Assemblea, come indicato al punto (i) sopra, o (b) a distanza, come indicato al punto (ii) sopra. Nel caso di un’Assemblea tenuta in conformità ai punti (ii) o (iii) di cui sopra, la presenza a distanza di un membro sarà considerata come se fosse presente di persona all’Assemblea e il relativo verbale o voto potrà essere firmato digitalmente, senza la necessità di un certificato digitale.
Articolo 17 – Le procedure per i lavori delle Assemblee seguiranno le delibere del Comitato Direttivo della RGI. Per essere valide, le Assemblee devono vedere la partecipazione del 60% (sessanta per cento) o più dei membri del Comitato Direttivo del RGI e del 10% (dieci per cento) dei membri del RGI, o di 10 (dieci) membri, se minore.
Articolo 18 – L’Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata ai sensi dell’Articolo 13(b) del presente regolamento.
Articolo 19 – L’Assemblea Generale Straordinaria è inoltre responsabile di
a) la discussione e la presentazione al Consiglio di Amministrazione di ITALCAM, mediante una dichiarazione esplicativa, di eventuali modifiche al presente regolamento;
b) Discutere e decidere su eventuali ricorsi presentati dai membri della RGI contro le decisioni del Comitato direttivo della RGI.
CAPITOLO VII – AMMINISTRAZIONE
Articolo 20 – La gestione e l’amministrazione del RGI saranno esercitate dal suo Comitato direttivo secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Comma unico – Trattandosi di un organismo ITALCAM, il RGI non retribuirà i membri del suo Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui sia necessario assumere degli amministratori, sarà ITALCAM a prendere tali misure.
Articolo 21 – Il Presidente del Comitato direttivo della RGI è responsabile della rappresentanza della RGI presso organizzazioni, associazioni e aziende.
Articolo 22 – I membri del Comitato Direttivo del RGI avranno un periodo di 90 (novanta) giorni dal loro insediamento per presentare alla Segreteria Generale di ITALCAM una relazione sulle attività svolte durante tale periodo e sulle attività da svolgere durante i rispettivi mandati.
Articolo 23 – Il Comitato Direttivo della RGI si riunirà bimestralmente e straordinariamente ogni qualvolta sia necessario.
Articolo 24 – Il Comitato direttivo del RGI può adottare decisioni collegiali a maggioranza, sempre in prima e unica convocazione.
CAPITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 – L’acronimo RGI è ad uso esclusivo di RGI e non può essere utilizzato da solo o in associazione con altri marchi dai membri di ITALCAM senza la preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo di RGI.
Articolo 26 – Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ITALCAM.
Partecipa alla conversazione
Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato su ciò che accade nella comunità imprenditoriale italo-brasiliana.