{"id":28422,"date":"2018-06-06T00:00:00","date_gmt":"2018-06-06T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.italcam.com.br\/noticia\/registrare-un-marchio-in-italia-e-in-brasile\/"},"modified":"2018-06-06T00:00:00","modified_gmt":"2018-06-06T00:00:00","slug":"registrare-un-marchio-in-italia-e-in-brasile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/registrare-un-marchio-in-italia-e-in-brasile\/","title":{"rendered":"Registrare un marchio in Italia e in Brasile"},"content":{"rendered":"<p>Diritto &amp; Diritti &#8211; Diritto Industriale | Pubblicato il 5 giugno 2018<\/p>\n<h1>Registrare un marchio in Italia e in Brasile<\/h1>\n<p>Vania Calce<\/p>\n<h2>Similitudini e differenze<\/h2>\n<p>Per diventare&nbsp;<strong>titolare di un marchio d&rsquo;impresa<\/strong>&nbsp;a livello nazionale, occorre effettuare un deposito presso l&rsquo;<strong>Ufficio Italiano Brevetti e Marchi<\/strong>&nbsp;del Ministero dello Sviluppo Economico.<br \/>\nLa registrazione presso l&rsquo;UIBM innanzitutto attribuisce&nbsp;<strong>diritti esclusivi<\/strong>&nbsp;che consentono di impedire l&rsquo;uso non autorizzato dello stesso marchio o di un marchio simile da parte di altre imprese che, altrimenti, potrebbero, utilizzando un marchio poco difforme, confondere i consumatori portandoli ad acquistare i propri prodotti e\/o servizi, in danno del produttore originario. L&rsquo;uso di un marchio simile, inoltre, al di l&agrave; della possibile diminuzione dei profitti causata dalla confusione indotta al consumatore, potrebbe danneggiare anche l&rsquo;immagine e la reputazione del produttore originario laddove l&rsquo;impresa concorrente utilizzasse materiali di qualit&agrave; inferiore e chi acquistasse si convincesse di aver comprato il marchio originale.<\/p>\n<p>Registrare un marchio, inoltre, &egrave; fondamentale anche ai fini della monetizzazione dello stesso per farne oggetto di operazioni commerciali tramite&nbsp; il merchandising diretto o indiretto, mediante la concessione di licenze o di contratti di esclusiva&hellip;<\/p>\n<p>Se un marchio divenuto noto in Italia volesse internazionalizzarsi proponendo i propri prodotti e servizi in Brasile, Paese dove &egrave; molto apprezzato il Made in Italy, ma che non ha aderito all&rsquo;Unione di Madrid e pertanto non &egrave; parte n&eacute; dell&rsquo;Accordo sulla registrazione internazionale dei marchi, n&eacute; del Protocollo di Madrid, per avere completa titolarit&agrave; sul diritto sottostante, dovrebbe procedere al deposito della domanda di registrazione del marchio in Brasile, prima di entrare nel mercato di tale Nazione.<\/p>\n<p>Invero, in virt&ugrave; dell&rsquo;art. 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della propriet&agrave; industriale, il titolare straniero di un marchio notoriamente&nbsp; conosciuto in Brasile, registrato all&rsquo;estero ma privo di registrazione nel paese sudamericano, &egrave; comunque in qualche forma garantito, in quanto lo Stato, membro della Convenzione, deve rifiutare la richiesta di registrazione che riproduca un marchio notoriamente conosciuto e registrato in un altro Stato Membro e, ove gi&agrave; vi fosse stata la registrazione, cancellarla.&nbsp; Inoltre, l&rsquo;art. 4 della suddetta Convenzione, garantisce al soggetto che ha gi&agrave; richiesto la registrazione in uno Stato Membro, di poter far valere la &ldquo;priorit&agrave;&rdquo; del marchio anche ai fini della registrazione in Brasile.<\/p>\n<p>L&rsquo;<strong>organo governativo brasiliano<\/strong>&nbsp;competente per i diritti di propriet&agrave; intellettuale &egrave; l&rsquo;<strong>INPI<\/strong>&nbsp;(Instituto Nacional da Propriedade Industrial), sottoposto al Ministero dello Sviluppo, Industria e Commercio Estero. Una delle caratteristiche che contraddistingue l&rsquo;INPI da analoghi organi europei, &nbsp;&egrave; la titolarit&agrave; della legittimazione attiva&nbsp; per invocare in sede amministrativa o in sede giudiziale, la&nbsp;<strong>nullit&agrave; del diritto al marchio<\/strong>. Quindi, mentre in Europa, per presentare un&rsquo;opposizione alla registrazione di un marchio, si deve essere titolari di un marchio o averne chiesto in precedenza la registrazione, in Brasile, &egrave; l&rsquo;organo governativo che si oppone d&rsquo;ufficio alla concessione di un marchio che potrebbe essere confuso con un altro.<\/p>\n<p>La normativa di riferimento per la tutela della propriet&agrave; intellettuale in Brasile &egrave; la Lei da Propriedade Industrial del&nbsp; 14 maggio 1996, n&ordm; 9.279\/96 (c.d. LPI) con successive modifiche e\/o integrazioni, in vigore dal 15 maggio 1997, corpus normativo grosso modo completo a cui si affiancano diversi &ldquo;ato normativo INPI&rdquo; ed alcuni accordi internazionali.<\/p>\n<h2>Validit&agrave; e requisiti del marchio<\/h2>\n<p>Ex art. 129 LPI,&nbsp; la&nbsp;<strong>registrazione del marchio<\/strong>&nbsp;ha una validit&agrave; di&nbsp;<strong>dieci anni<\/strong>&nbsp;dalla data di deposito, rinnovabile per ulteriori periodi di uguale durata. Il&nbsp;<strong>periodo di validit&agrave; del marchio<\/strong>&nbsp;&egrave; quindi il&nbsp;<strong>medesimo in Italia e in Brasile<\/strong>.&nbsp; In Brasile, quando la richiesta di registrazione di un marchio proviene da un operatore straniero, la procedura si estingue se il titolare, residente all&rsquo;estero, non provvede a nominare un procuratore nel paese sudamericano (artt. 78 e 217 LPI)&nbsp; entro sessanta giorni dal primo atto (art. 216 LPI ). La procura , per essere valida, deve essere redatta in lingua portoghese oppure, se in lingua straniera, deve essere tradotta e asseverata.<\/p>\n<p>Un marchio, per poter essere registrato in Brasile, &nbsp;deve possedere come in Italia, &nbsp;i requisiti di&nbsp;<strong>novit&agrave;<\/strong>,&nbsp;<strong>capacit&agrave; distintiva e liceit&agrave;<\/strong>. Il marchio &egrave; nuovo se non &egrave;&nbsp; identico o simile a marchi anteriori; ha capacit&agrave; distintiva quando &egrave; adatto a caratterizzare i prodotti o servizi di una persona fisica, persona giuridica o altra organizzazione rispetto a quelli altrui; infine &egrave; lecito se non contiene segni contrari alla legge, all&rsquo;ordine pubblico, al buon costume e, a differenza che in Italia, anche alla religione (contra liberdade de consci&ecirc;ncia, cren&ccedil;a, culto religioso ou id&eacute;ia e sentimento dignos de respeito e venera&ccedil;&atilde;o &ndash;art. 124 LPI). Inoltre non deve ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualit&agrave; dei prodotti o servizi.<\/p>\n<p>Mentre in Italia possono costituire marchi d&rsquo;impresa tutti i segni &ndash; rappresentabili graficamente &ndash; idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui: parole (compresi i nomi di persona), disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalit&agrave; cromatiche, in Brasile, i marchi non tradizionali, come i suoni, gli odori, i movimenti, ologrammi e gesti non sono soggetti a registrazione.[1] Essi comunque non sono completamente privi di protezione, trovando applicazione la normativa brasiliana di repressione della concorrenza sleale.<\/p>\n<h2>Domanda di registrazione, tutela e decadenza<\/h2>\n<p>La&nbsp;<strong>domanda di registrazione del marchio<\/strong>&nbsp;&egrave; depositata presso l&rsquo;Ufficio Marchi e Brevetti brasiliano, il quale svolge una&nbsp;<strong>verifica formale e sostanziale della domanda<\/strong>, che include un esame del carattere distintivo e una ricerca di marchi anteriori identici o simili. Dopo una prima verifica formale del marchio di cui si chiede la registrazione, l&rsquo;INPI pubblica il medesimo sulla Rivista di Propriet&agrave; Industriale (RPI); i terzi possono presentare opposizione alla registrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. In assenza di opposizioni e svolta una seconda verifica formale volta ad accertare gli adempimenti richiesti ed il pagamento delle tasse, nonch&eacute; un esame delle anteriorit&agrave;,&nbsp; l&rsquo;INPI emette il certificato di registrazione.<\/p>\n<p>Ai fini dell&rsquo;<strong>effettivit&agrave; della tutela<\/strong>&nbsp;, in Brasile, ai sensi dell&rsquo;art. 143 LPI,&nbsp; &egrave; fondamentale l&rsquo;effettivo uso del marchio registrato: il titolare pu&ograve; infatti decadere dai suoi diritti sia per mancato uso nei primi 5 anni dalla registrazione, sia nel caso non utilizzi il marchio registrato per un periodo superiore a 5 anni consecutivi oppure utilizzi il marchio modificato al punto di alterarne il suo carattere distintivo e originale.<\/p>\n<p>Anche in Italia sono previsti casi di&nbsp;<strong>decadenza per il mancato uso<\/strong>, per cinque anni consecutivi,&nbsp; del marchio registrato, ma &egrave; prevista un&rsquo;eccezione per i cc.dd.&nbsp;<strong>marchi difensivi<\/strong>&nbsp;&nbsp;cio&egrave; quei marchi simili a quelli effettivamente usati dal titolare e che vengono dallo stesso registrati al solo fine di rafforzarne la tutela evitandone&nbsp; la possibile registrazione da parte di terzi, concorrenti. E&rsquo; l&rsquo;utilizzo del marchio principale a non consentire la decadenza dei marchi difensivi.<\/p>\n<p>Le imprese italiane che volessero tutelare i propri diritti di propriet&agrave; intellettuale in Brasile possono trovare supporto nei servizi del Mercosur IPR SME Helpdesk che ha anche un punto di contatto in Brasile, operativo da marzo 2014 presso l&acute;Universit&agrave; di Campinas, San Paolo[2].<\/p>\n<p>[1] http:\/\/www.uibm.gov.it\/attachments\/Schede%20esplicative.pdf<\/p>\n<p>[2] https:\/\/www.ice.it\/it\/mercati\/brasile\/help-desk-ue-sulla-proprieta-intellettuale<\/p>\n<p>Fonte:&nbsp;https:\/\/www.diritto.it\/registrare-un-marchio-italia-brasile\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Diritto &amp; Diritti &#8211; Diritto Industriale | Pubblicato il 5 giugno 2018 Registrare un marchio in Italia e in Brasile Vania Calce [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[68],"class_list":["post-28422","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notizie","tag-notizie-2018"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28422","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28422"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28422\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28422"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28422"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28422"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}