{"id":26472,"date":"2009-01-09T00:00:00","date_gmt":"2009-01-09T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.italcam.com.br\/noticia\/redditi-on-line-stop-definitivo-garante-diffusione-illegittima\/"},"modified":"2009-01-09T00:00:00","modified_gmt":"2009-01-09T00:00:00","slug":"redditi-on-line-stop-definitivo-garante-diffusione-illegittima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/redditi-on-line-stop-definitivo-garante-diffusione-illegittima\/","title":{"rendered":"Redditi on line, stop definitivo. Garante: &#8220;Diffusione illegittima&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate &#8220;si adegua alla decisione&#8221;: gli elenchi non compariranno pi\u00f9 sul sito, ma saranno consultabili presso i Comuni.<\/p>\n<p>ROMA &#8211; La modalit\u00e0 utilizzata dall&#8217;Agenzia per diffondere i dati delle dichiarazioni dei redditi &#8220;\u00e8 illegittima&#8221;. E&#8217; quanto afferma l&#8217;Autorit\u00e0 Garante per la privacy che ha concluso l&#8217;istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web dell&#8217;Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi. L&#8217;Agenzia delle entrate, afferma il garante, &#8220;dovr\u00e0 quindi far cessare definitivamente l&#8217;indiscriminata consultabilit\u00e0, tramite il sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l&#8217;anno 2005&#8221;. <\/p>\n<p>Disposizione subito accolta dall&#8217;Agenzia delle Entrate: &#8220;L&#8217;Agenzia delle Entrate, preso atto &#8211; riporta una nota &#8211; del provvedimento adottato oggi dal Garante della Privacy, che inibisce la diffusione tramite Internet degli elenchi dei contribuenti relativi al 2005, si adegua alla decisione che \u00e8 stata gi\u00e0 preceduta dalla sospensione adottata il 30 aprile scorso&#8221;. <\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia precisa per\u00f2 che &#8220;restano tuttavia impregiudicate le altre forme di legittimo accesso agli elenchi consultabili da chiunque presso comuni interessati e uffici dell&#8217;Agenzia competenti territorialmente, ai fini di un loro legittimo utilizzo anche per finalit\u00e0 giornalistiche&#8221;. Gli elenchi, disponibili presso i comuni dal 28 aprile scorso, &#8220;saranno consultabili anche presso gli uffici dell&#8217;Agenzia nei prossimi giorni&#8221;. <\/p>\n<p>La procura di Roma, che ha aperto un fascicolo sulla pubblicazione on line dei redditi degli italiani, acquisisce agli atti dell&#8217;inchiesta la bocciatura del Garante. L&#8217;Autorit\u00e0 ha comunque previsto la pubblicazione della motivazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sicuramente, volontariamente o meno, si \u00e8 creato un precedente inedito che \u00e8 giusto chiarire e a cui \u00e8 giusto dare la massima pubblicit\u00e0. <\/p>\n<p>Non \u00e8 chiaro, leggendo il testo della motivazione, come faccia l&#8217;Agenzia ad interrompere la diffusione visto che i dati, una volta sulla rete, ci restano per sempre. Il Garante invece si addentra con molti dettagli nei motivi della decisione presa da tutto il collegio, il presidente Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato. <\/p>\n<p>La decisione dell&#8217;Agenzia, si legge nella motivazione, &#8220;contrasta con la normativa in materia&#8221;. Il primo responsabile sembra essere proprio il direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate (dpr 600-1973) a cui &#8220;spetta solo il compito di fissare annualmente le modalit\u00e0 di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalit\u00e0 della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore&#8221;. <\/p>\n<p>Il Garante per la Privacy osserva che l&#8217;immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti &#8220;filtri&#8221; per la consultazione on line) da parte dell&#8217;Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze. &#8220;La centralizzazione della consultazione a livello nazionale &#8211; osserva il Garante &#8211; ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza&#8221;. Non solo: il mezzo internet ha &#8220;dilatato senza limiti&#8221; il periodo di conoscibilit\u00e0 di dati che la legge stabilisce invece in un anno. <\/p>\n<p>Un&#8217;altra accusa riguarda il fatto che all&#8217;Autorit\u00e0 &#8220;non \u00e8 stato chiesto il parere preventivo prescritto per legge&#8221;.<br \/>\nIllecita anche &#8220;l&#8217;eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell&#8217;agenzia. Tale ulteriore diffusione pu\u00f2 esporre a conseguenze di carattere civile e penale&#8221;. <\/p>\n<p>Ai giornali di carta o on line il Garante riconosce il &#8220;diritto-dovere&#8221; di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, &#8220;purch\u00e8 per\u00f2 tali dati vengano estratti secondo le modalit\u00e0 attualmente previste dalla legge&#8221;. <\/p>\n<p>L&#8217;Autorit\u00e0 per la privacy suggerisce al Parlamento di voler &#8220;mettere mano alla normativa alla luce del mutato scenario tecnologico&#8221;. <\/p>\n<p>Il garante ha stabilito, infine, di contestare all&#8217;Agenzia delle entrate, con separato provvedimento, &#8220;l&#8217;assenza di un&#8217;idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa&#8221;.<\/p>\n<p>Fonte:<br \/>\nLa Repubblica<br \/>\n(6 maggio 2008) <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate &#8220;si adegua alla decisione&#8221;: gli elenchi non compariranno pi\u00f9 sul sito, ma saranno consultabili presso i Comuni. 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