{"id":26322,"date":"2009-01-09T00:00:00","date_gmt":"2009-01-09T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.italcam.com.br\/noticia\/pensioni-quando-conviene-il-bonus\/"},"modified":"2009-01-09T00:00:00","modified_gmt":"2009-01-09T00:00:00","slug":"pensioni-quando-conviene-il-bonus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/pensioni-quando-conviene-il-bonus\/","title":{"rendered":"Pensioni, quando conviene il bonus"},"content":{"rendered":"<p>Il super incentivo per chi resta al lavoro pu\u00f2 non essere conveniente per tutti. Analisi dei casi e confronti.     <\/p>\n<p>Il bonus previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico per il periodo 2004-2007 per coloro che differiscono il pensionamento pu\u00f2 apparire decisamente allettante per l&#8217;immediato incremento della retribuzione netta, ma non sempre rappresenta la scelta pi\u00f9 conveniente per il lavoratore (come gi\u00e0 era stato evidenziato con gli esempi riportati sul Sole-24 Ore del 10 agosto).<\/p>\n<p> In primo luogo, va tenuto presente che l&#8217;opzione riguarda essenzialmente i lavoratori la cui pensione sar\u00e0 calcolata per intero con il vecchio sistema retributivo: infatti, chi oggi matura il diritto alla pensione d&#8217;anzianit\u00e0 &#8211; che si consegue in via ordinaria a 57 anni d&#8217;et\u00e0 e con almeno 35 anni di contribuzione &#8211; pu\u00f2 far valere sicuramente al 31 dicembre 1995 oltre 18 anni di anzianit\u00e0 contributiva.<\/p>\n<p> Questa considerazione \u00e8 particolarmente rilevante per due ragioni: &#8211; innanzitutto perch\u00e9 con il sistema retributivo la misura della pensione dipende dalla media retributiva degli ultimi 10 anni (ultimi cinque per la quota A, cio\u00e8 per le anzianit\u00e0 maturate fino al 31 dicembre 1992). A tal fine, quindi, risulta determinante la dinamica delle retribuzioni negli anni che precedono il pensionamento; &#8211; inoltre, perch\u00e9 il sistema retributivo &#8220;premia&#8221; l&#8217;anzianit\u00e0 contributiva, cio\u00e8 il numero di annualit\u00e0 di versamenti contributivi e non soltanto l&#8217;ammontare della contribuzione versata. Il lavoratore che ha maturato il diritto alla pensione d&#8217;anzianit\u00e0 deve valutare con attenzione tre percorsi alternativi: la prosecuzione del lavoro dipendente con normale contribuzione; il differimento della pensione con il &#8220;bonus&#8221;, ma con rinuncia alla contribuzione; il pensionamento e lo svolgimento di attivit\u00e0 di lavoro.<\/p>\n<p> La prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0 di lavoro dipendente con accredito della contribuzione previdenziale. Questa opzione presenta due vantaggi: consente di &#8220;incrementare&#8221; sensibilmente l&#8217;importo della pensione anche a retribuzione costante. Per ogni anno in pi\u00f9 di contributi il lavoratore si garantir\u00e0 un maggior importo di pensione pari al 2% della retribuzione pensionabile (o una percentuale decrescente oltre la prima fascia). Se poi, come di regola accade, lo stipendio aumenta nella fase finale della carriera, avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di elevare le medie retributive degli ultimi dieci anni e degli ultimi cinque anni dalle quali dipende l&#8217;importo della rendita; &#8211; permette di raggiungere i requisiti per il diritto al cumulo pieno tra pensione e reddito da lavoro, ossia 40 anni di anzianit\u00e0 contributiva oppure 37 anni con 58 di et\u00e0. In altri termini un differimento anche breve del pensionamento con prosecuzione dei versamenti contributivi garantisce al lavoratore di sommare la rendita all&#8217;eventuale reddito di lavoro dipendente o autonomo senza alcuna decurtazione. <\/p>\n<p>In sintesi, questa scelta conviene a chi non ha ancora raggiunto la massima anzianit\u00e0 contributiva e, in particolare, a coloro che prevedono un miglioramento dello stipendio, con effetti positivi sulla media di riferimento per il calcolo della pensione. \u00c8 il caso, ad esempio, del lavoratore da poco promosso alla dirigenza, che, potendo contare per i prossimi 3-5 anni su stipendi pi\u00f9 elevati ha tutto l&#8217;interesse a &#8220;correggere&#8221; la media retributiva in vista di una pensione pi\u00f9 consistente.<\/p>\n<p> A questo proposito nella tabella relativa all&#8217;\u00abIncremento della pensione\u00bb si mette a confronto la pensione calcolata al raggiungimento dei requisiti minimi, con quella derivante dalla prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0 fino ai 37 anni di contribuzione e fino ai 40 anni di contribuzione (nei tre casi si ipotizza che la retribuzione media degli ultimi dieci anni sia pari, rispettivamente, a 30mila, 33mila e 38mila euro). <\/p>\n<p>Dalla tabella si evince come la prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0 fino al raggiungimento della massima anzianit\u00e0 contributiva \u00e8 premiata con un sensibile incremento della pensione: il lavoratore rinuncia temporaneamente alla pensione e a un beneficio immediato di durata limitata (il bonus) in vista di un beneficio futuro di carattere permanente (incremento di pensione). Pure in assenza di previsioni di crescita della retribuzione, il differimento del pensionamento fino a raggiungere almeno i 37 anni di contribuzione pu\u00f2 avere senso quando il lavoratore intenda continuare a svolgere anche da pensionato un&#8217;attivit\u00e0 dipendente o autonoma.<\/p>\n<p> Infatti, con questa anzianit\u00e0 di contribuzione (unitamente al requisito di 58 anni d&#8217;et\u00e0) si garantisce, alle regole attuali, il diritto a sommare senza decurtazioni pensione e reddito da lavoro. Peraltro, va segnalato che la riforma gi\u00e0 prevede la progressiva eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, da attuare entro dodici mesi tramite decreto legislativo: tuttavia, per coerenza con gli altri interventi si deve ritenere che la possibilit\u00e0 del cumulo interesser\u00e0 solo coloro che accederanno alla pensione d&#8217;anzianit\u00e0 con i nuovi requisiti d&#8217;et\u00e0. Il differimento della pensione con il \u00abbonus\u00bb. <\/p>\n<p>Se il lavoratore ha gi\u00e0 raggiunto l&#8217;anzianit\u00e0 contributiva massima e non prevede di poter elevare in modo significativo la media retributiva (e, quindi, l&#8217;ammontare della pensione), pu\u00f2 scegliere di rimanere al lavoro senza accreditare ulteriori contributi per la pensione. \u00c8 questa la nuova opportunit\u00e0 offerta dalla riforma del sistema previdenziale, che consente di convertire le somme normalmente destinate alla contribuzione pensionistica in un importo esentasse che si aggiunge direttamente allo stipendio netto. In questa ipotesi la pensione rimane &#8220;congelata&#8221; al valore raggiunto al momento dell&#8217;opzione. Nell&#8217;esempio riportato nella tabella riguardante il \u00abBonus\u00bb si ipotizza il caso di un lavoratore con retribuzione annua lorda di 36mila euro che decida di optare per il bonus. <\/p>\n<p>Ma questa rappresenta sempre la scelta pi\u00f9 conveniente? In altre parole, dal momento che il lavoratore ha deciso di rinviare il ritiro dal lavoro e di continuare a svolgere un&#8217;attivit\u00e0 remunerata, non gli conviene piuttosto accedere al pensionamento e cumulare alla pensione un reddito di lavoro dipendente o autonomo? Il pensionamento e lo svolgimento di attivit\u00e0 di lavoro. Se il lavoratore ha raggiunto i requisiti per potere cumulare interamente pensione e reddito da lavoro e ha l&#8217;opportunit\u00e0 di proseguire l&#8217;attivit\u00e0 di lavoro, trova senz&#8217;altro pi\u00f9 conveniente richiedere la pensione e sommare a essa, per esempio, un reddito di lavoro autonomo (di collaborazione coordinata e continuativa, associazione in partecipazione o derivante da attivit\u00e0 con partita Iva). <\/p>\n<p>In questo caso, infatti &#8211; come dimostra la tabella relativa al \u00abCumulo\u00bb &#8211; l&#8217;importo netto annuo che ne risulta \u00e8 decisamente superiore allo stipendio con bonus. Il confronto tra la scelta del bonus e quella del cumulo evidenzia il consistente vantaggio economico della seconda sulla prima (come si vede dalla tabella dal titolo \u00abIl confronto\u00bb). A parit\u00e0 di altre condizioni il vantaggio si riduce, ma permane, anche in caso di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente. <\/p>\n<p>In questo caso, infatti, la trattenuta contributiva \u00e8 maggiore: in genere, l&#8217;8,89% contro il 5%; occorre per\u00f2 considerare che anche il futuro supplemento di pensione sar\u00e0 decisamente pi\u00f9 elevato, poich\u00e9 il complessivo versamento contributivo \u00e8 pari al 32,70% contro il 15 per cento. Qualora, invece, il differenziale tra stipendio percepito e pensione attesa sia molto elevato oppure sia possibile solo il cumulo parziale, il bonus esentasse pari al 32,70% dello stipendio rappresenta un ottimo argomento per rinviare il pensionamento e la convenienza andr\u00e0 valutata caso per caso. <\/p>\n<p>Il Sole 24 Ore<br \/>\n21\/8\/2004<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il super incentivo per chi resta al lavoro pu\u00f2 non essere conveniente per tutti. Analisi dei casi e confronti. 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