{"id":25934,"date":"2009-01-09T00:00:00","date_gmt":"2009-01-09T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.italcam.com.br\/noticia\/lirap-e-inaccettabile-duplica-liva\/"},"modified":"2009-01-09T00:00:00","modified_gmt":"2009-01-09T00:00:00","slug":"lirap-e-inaccettabile-duplica-liva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/lirap-e-inaccettabile-duplica-liva\/","title":{"rendered":"\u00abL&#8217;Irap \u00e8 inaccettabile, duplica l&#8217;Iva\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>Prelievo bocciato per incompatibilit\u00e0 con le norme comunitarie, richiamando le tesi dell&#8217;avvocato generale della Corte di giustizia Ue   <\/p>\n<p>TORINO &#8211; Una somiglianza fatale, quella tra Irap e Iva. \u00c8 vero, non coincidono del tutto, per\u00f2 la somma delle affinit\u00e0 \u00e8 tale da rendere il tributo regionale inaccettabile sul piano comunitario. <\/p>\n<p>Ad affermarlo non \u00e8 il tanto atteso responso della Corte di giustizia Ue, riguardante la legittimit\u00e0 dell&#8217;imposta sulle attivit\u00e0 produttive; ma l&#8217;originale conclusione di una Commissione tributaria regionale. Per una volta &#8211; la prima, a quanto risulta &#8211; i giudici non si sono avventurati per le ormai ben note strade dell&#8217;autonomia organizzativa e della dimensione dell&#8217;attivit\u00e0 tassabile; hanno riconosciuto il diritto di un professionista al rimborso Irap sul presupposto dell&#8217;evidente conflitto con l&#8217;articolo 33 della sesta direttiva.<\/p>\n<p>La decisione, tecnicamente ineccepibile ma comunque coraggiosa, tradisce il calo di credibilit\u00e0 di un prelievo che sembra respirare a fatica. Anzi, per i giudici tributari italiani l&#8217;imposta pi\u00f9 famosa del contenzioso fiscale a quanto pare \u00e8 gi\u00e0 spacciata, a prescindere dal verdetto europeo.<\/p>\n<p>La causa. La sentenza n. 15\/1\/05 della Ctr Piemonte, depositata il 27 maggio (di prossima pubblicazione, in primo piano, nello speciale di \u00abGuida Normativa\u00bb dedicato alle Commissioni tributarie), ha disapplicato il Dlgs 446\/1997 per contrasto con la normativa comunitaria e ha cos\u00ec deciso la restituzione di oltre 5mila euro a un geometra di Cuneo, compensando le spese di una lite caratterizzata \u00abdalla particolarit\u00e0 della questione interpretativa\u00bb.<\/p>\n<p>Una peculiarit\u00e0, effettivamente, indiscutibile. La lite era arrivata in Commissione regionale come una qualunque querelle tra lavoratori autonomi e Fisco. Il contribuente aveva impugnato la sfavorevole decisione di primo grado e si preparava ad affrontare la sua canonica battaglia da professionista. Il presidente della sezione ed estensore della sentenza, Domenico Chindemi, ha invece rilevato d&#8217;ufficio il problema della compatibilit\u00e0 dell&#8217;Irap con la normativa comunitaria. A quel punto le strade erano due: sollevare una nuova questione pregiudiziale da spedire a Lussemburgo o decidere.<\/p>\n<p>Il principio innovativo. Il giudice di Torino ha scelto la seconda via e, nel rispetto delle indicazioni della Cassazione, ha ritenuto di \u00abnon applicare\u00bb la disposizione italiana confliggente con quella sopranazionale. Fin qui, tutto secondo pacifica giurisprudenza. Ci\u00f2 che colpisce \u00e8 la determinazione con cui \u00e8 stato riscontrato il contrasto normativo, nonostante la pendenza della stessa identica questione davanti alla Corte di giustizia. Una grossa parte l&#8217;hanno fatta le conclusioni dell&#8217;avvocato generale Jacobs, presentate il 17 marzo nel corso della causa C-475\/03  e ampiamente citate nel testo dei giudici piemontesi. Per\u00f2 il nucleo centrale del ragionamento ha spessore autonomo.<\/p>\n<p>La Commissione ha stabilito che Irap e Iva hanno almeno quattro tratti in comune che le rendono incompatibili: si applicano \u00aba tutte le operazioni commerciali di produzione e scambio di beni o di prestazione di servizi, relativamente ad attivit\u00e0 commerciale o professionale\u00bb; \u00abla base imponibile \u00e8 costituita, per entrambe, dal valore netto aggiunto dal soggetto d&#8217;imposta ai beni e servizi\u00bb; sono \u00abriscosse in ciascuna fase del processo di produzione e distribuzione ed ogni operatore imponibile \u00e8 tenuto al pagamento della relativa imposta in base al valore aggiunto\u00bb; sono, tutte e due, \u00abgenerali e proporzionali al prezzo di cessione al consumo di beni e servizi, indipendentemente dal numero di operazioni\u00bb.<\/p>\n<p>L&#8217;impatto della decisione. Si apre dunque un nuovo fronte di vulnerabilit\u00e0 processuale per l&#8217;Irap, che rende ancora pi\u00f9 movimentata l&#8217;attesa del responso comunitario. Bisogner\u00e0 vedere se quella piemontese \u00e8 una decisione isolata o l&#8217;apripista di un innovativo filone pro-contribuente e, in ogni caso, come tutti i rimborsi pendenti, anche questa sentenza \u00e8 appesa alla decisione finale della Corte Ue. Certo \u00e8 che a fronte di continue sorprese giuridiche \u00e8 difficile dar torto ai numerosi esperti fiscali che, nel dubbio, continuano a suggerire ai contribuenti di avviare richieste di restituzione.<\/p>\n<p>Il Sole 24Ore<br \/>\n01\/06\/2005<br \/>\nBEATRICE DALIA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prelievo bocciato per incompatibilit\u00e0 con le norme comunitarie, richiamando le tesi dell&#8217;avvocato generale della Corte di giustizia Ue TORINO &#8211; Una somiglianza [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[60],"class_list":["post-25934","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notizie","tag-notizie-2009"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25934","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25934"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25934\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25934"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25934"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25934"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}