{"id":25384,"date":"2009-01-09T00:00:00","date_gmt":"2009-01-09T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.italcam.com.br\/noticia\/tutti-i-poteri-del-presidente\/"},"modified":"2009-01-09T00:00:00","modified_gmt":"2009-01-09T00:00:00","slug":"tutti-i-poteri-del-presidente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/tutti-i-poteri-del-presidente\/","title":{"rendered":"Tutti i poteri del Presidente"},"content":{"rendered":"<p>di Piero Fornara  <\/p>\n<p>La Costituzione italiana del 1948 dedica alla pi\u00f9 alta carica dello Stato appena otto articoli su 138, concentrati nel Titolo II dall&#8217;articolo 83 al 91, ma nel corso degli anni il presidente della Repubblica da &#8220;silenzioso notaio&#8221; chiamato a ratificare decisioni prese altrove si \u00e8 rivelato come un fondamentale &#8220;motore&#8221; della vita politica nazionale. <\/p>\n<p>Il prossimo 25 e 26 giugno gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi per referendum sulla \u00abdevolution\u00bb, approvata nella scorsa legislatura dalla maggioranza uscente di centrodestra e fortemente voluta dalla Lega Nord, che comprende un sensibile affievolimento del ruolo del presidente della Repubblica a vantaggio del capo del Governo, ma questa \u00e8 un capitolo di storia ancora da scrivere. <\/p>\n<p>I requisiti per essere eletti sono pochi ed essenziali: bisogna avere compiuto i 50 anni, essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici. Non ci sono limiti alla rieleggibilit\u00e0, ma si tratta di un caso mai accaduto: il 3 maggio il presidente in carica Carlo Azeglio Ciampi lo ha escluso con decisione non soltanto per l&#8217;et\u00e0 avanzata (85 anni), ma anche perch\u00e9 \u00abil rinnovo di un mandato lungo, quale \u00e8 quello settennale &#8211; recita il comunicato del Quirinale &#8211; mal si conf\u00e0 alla forma repubblicana del nostro Stato\u00bb. Il settennato inizia al momento del giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e alla Costituzione. Rigorose sono anche le incompatibilit\u00e0: non si pu\u00f2 ricoprire nessun&#8217;altra carica, n\u00e9 pubblica n\u00e9 privata, o svolgere una qualsivoglia attivit\u00e0 professionale.<\/p>\n<p>Ecco in dettaglio i poteri previsti dalla Costituzione <\/p>\n<p>Il presidente della Repubblica \u00e8 il capo dello Stato e rappresenta l&#8217;unit\u00e0 nazionale<br \/>\nPu\u00f2 inviare messaggi alle Camere<br \/>\nIndice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione<br \/>\nPu\u00f2 sciogliere le Camere (o anche una sola di esse) dopo essersi consultato con i loro presidenti, il cui parere non \u00e8 per\u00f2 vincolante<br \/>\nNon pu\u00f2 per\u00f2 sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, il cosiddetto \u00absemestre bianco\u00bb, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della Legislatura<br \/>\nNomina il presidente del Consiglio al quale propone l&#8217;elenco dei ministri.<br \/>\nRiceve il giuramento del presidente del Consiglio dei ministri.<br \/>\nHa il potere di rinviare alle Camere le leggi da esse approvate affinch\u00e8 siano riesaminate (\u00abveto sospensivo\u00bb)<br \/>\nPu\u00f2 nominare cinque senatori a vita<br \/>\nPresiede le riunioni del Consiglio superiore della Magistratura<br \/>\nNomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale<br \/>\nHa il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra (che per\u00f2 deve essere deliberato dalle Camere).<br \/>\nPromulga le leggi ed emana i decreti<br \/>\nIndice i referendum popolari.<br \/>\nAccredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali su autorizzazione delle Camere<br \/>\nPu\u00f2 concedere la grazia (un potere &#8220;esclusivo&#8221; del Presidente, su cui il ministro della Giustizia non pu\u00f2 mettere il veto, come ha stabilito la Corte Costituzionale nel recente caso Bompressi) e commutare le pene<br \/>\nConferisce le onorificenze della Repubblica, come quella di cavaliere, commendatore e grand&#8217;ufficiale <\/p>\n<p>Non esiste inoltre un vice presidente: in caso di prolungata assenza dalla sede (per un viaggio all&#8217;estero, ad esempio) o di impedimento per motivi di salute (come fu per Antonio Segni dopo il dicembre 1964) la supplenza viene esercitata dal presidente del Senato. Specifiche disposizioni rendono ogni attentato alla sua persona un crimine di particolare gravit\u00e0, cos\u00ec come le offese alla sua onorabilit\u00e0. Il presidente della Repubblica non \u00e8 responsabile per gli atti compiuti nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, salvo che per i reati di &#8220;alto tradimento&#8221; e &#8220;attentato alla Costituzione&#8221;. In questo caso \u00e8 il Parlamento a porlo in stato d&#8217;accusa, al termine di una riunione in seduta comune e di fronte alla Corte Costituzionale (mai successo finora). \u00c8 materia di discussioni accademiche la possibilit\u00e0 di chiamarlo di fronte alla giustizia in caso di eventuali reati da lui commessi nel settennato, ma non nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, oppure commessi prima dell&#8217;elezione, ma venuti alla luce dopo di questa.<\/p>\n<p>Un principio, quello della &#8220;irresponsabilit\u00e0&#8221;, a cui si affianca quello della &#8220;controfirma&#8221;: ogni atto del capo dello Stato, per essere valido, deve essere controfirmato da qualcuno: il ministro competente se non, a seconda del caso, lo stesso presidente del Consiglio. Principio che non si applica se il Capo dello Stato svolge una delle tre funzioni che esplicitamente gli attribuisce la Costituzione, cio\u00e8 quelle di presidente del Consiglio Supremo di Difesa, presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e rappresentante dell&#8217;unit\u00e0 nazionale. <\/p>\n<p>Fonte:<br \/>\nIl Sole 24 Ore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Piero Fornara La Costituzione italiana del 1948 dedica alla pi\u00f9 alta carica dello Stato appena otto articoli su 138, concentrati nel [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[60],"class_list":["post-25384","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notizie","tag-notizie-2009"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25384"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25384\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}