{"id":24432,"date":"2009-01-09T00:00:00","date_gmt":"2009-01-09T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.italcam.com.br\/noticia\/immobili-la-soglia-di-esenzione-scende-da-3-000-a-500-euro-chi-la-supera-paghera-il-23\/"},"modified":"2009-01-09T00:00:00","modified_gmt":"2009-01-09T00:00:00","slug":"immobili-la-soglia-di-esenzione-scende-da-3-000-a-500-euro-chi-la-supera-paghera-il-23","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/italcam.com.br\/it\/immobili-la-soglia-di-esenzione-scende-da-3-000-a-500-euro-chi-la-supera-paghera-il-23\/","title":{"rendered":"Immobili: La soglia di esenzione scende da 3.000 a 500 euro. Chi la supera pagher\u00e0 il 23%"},"content":{"rendered":"<p>Fisco pi\u00f9 pignolo con i piccolissimi proprietari immobiliari. Con l\u2019eliminazione della no tax area di 3.000 euro, che esonerava dalla dichiarazione chi aveva redditi da fabbricati e terreni fino a questa soglia, molti contribuenti saranno da quest\u2019anno costretti a compilare il 730 o il modello Unico. Il caso classico \u00e8 quello della moglie casalinga che possiede solo redditi immobiliari d\u2019importo minimo. Dal 2007 l\u2019esonero dalla dichiarazione \u00e8 previsto solo se i redditi immobiliari non superano i 500 euro. Un limite davvero basso, e il Fisco non ha precisato se al netto o al lordo dell\u2019abitazione principale. Assisteremo, quindi, a un\u2019inutile moltiplicazione di dichiarazioni. <\/p>\n<p>I piccoli proprietari immobiliari dovranno anche mettere mano al portafoglio: se i redditi superano i 500 euro, scatter\u00e0 inesorabile la tagliola dell\u2019Irpef, con l\u2019applicazione dell\u2019aliquota del 23% e senza diritto alle detrazioni d\u2019imposta. E\u2019 questa l\u2019unica novit\u00e0 del quadro B, dedicato ai fabbricati. Devono dichiarare il reddito degli immobili i proprietari e chiunque possa far valere un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) sul bene. Tra i diritti reali rientrano anche quelli vantati sull\u2019abitazione di famiglia e pertinenze dal coniuge superstite, anche se in casa vivono altri coeredi, ad esempio i figli. <\/p>\n<p>In caso di separazione o divorzio l\u2019abitazione di famiglia deve essere dichiarata in base alle rispettive quote di possesso. Quindi, se l\u2019immobile \u00e8 intestato al 50%, ognuno dichiarer\u00e0 met\u00e0 rendita. Se il bene \u00e8 tutto dell\u2019ex coniuge non assegnatario, sar\u00e0 quest\u2019ultimo a doversi sobbarcare l\u2019onere tributario, mentre l\u2019altro viene liberato da ogni incombenza. Il coniuge proprietario che non utilizza pi\u00f9 l\u2019immobile ha diritto a considerarlo prima casa fino al divorzio e anche dopo se vi risiedono i figli, purch\u00e9 non abbia un\u2019altra abitazione principale. Il proprietario che continua a risiedervi ha sempre diritto alla deduzione. <\/p>\n<p>Come si compila<br \/>\nPer ciascun immobile deve essere compilato un diverso rigo del quadro B (da B1 a B8). Si comincia dalla rendita catastale (colonna 1). Non va applicata la rivalutazione del 5% che sar\u00e0 conteggiata da chi presta l\u2019assistenza fiscale. Se il dato viene ripreso da Unico 2007 basta dividere la rendita indicata per 1,05. Chi non dispone della rendita effettiva (fabbricati non censiti) pu\u00f2 utilizzare un valore presunto. Se la rendita \u00e8 stata aggiornata nel corso del 2007 deve usare questo nuovo valore. In colonna 2 si indicano le differenti modalit\u00e0 di utilizzo del fabbricato: abitazione principale (codice 1), pertinenze (5), immobili locati (3, 4, 8 a seconda del contratto), abitazioni a disposizione (codice 2), altri casi diversi dai precedenti, come l\u2019immobile in uso gratuito al figlio (codice 9). I fabbricati di nuova costruzione devono essere dichiarati dalla data in cui il bene \u00e8 divenuto atto all\u2019uso o viene utilizzato dal possessore. <\/p>\n<p>Abitazione principale<br \/>\nL\u2019abitazione principale (cio\u00e8 l\u2019immobile nel quale il contribuente o i suoi familiari hanno stabilito la dimora abituale, che normalmente coincide con la residenza anagrafica) e le sue pertinenze non sono tassate in quanto viene riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari alla rendita del fabbricato. La deduzione spetta anche quando l\u2019unit\u00e0 immobiliare costituisce la dimora principale dei familiari(coniuge, figli, genitori, sorelle e fratelli, nonni e nipoti), purch\u00e9 ivi residenti. La deduzione, \u00e8 bene ricordarlo, spetta per un solo fabbricato. Per cui se il contribuente possiede due immobili di cui uno \u00e8 adibito ad abitazione principale e uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta solo per il bene utilizzato personalmente. <\/p>\n<p>L\u2019abitazione principale anche se esente, va sempre indicata nel quadro B. Sar\u00e0 chi presta l\u2019assistenza fiscale a calcolare il bonus. L\u2019esenzione avviene solo in fase di riepilogo da parte del Caf o del sostituto d\u2019 imposta o del professionista. Il cumulo tra il reddito della prima casa, sia pure esentata, e gli altri redditi potrebbe far perdere la qualifica di familiari a carico. Ricordiamo che, se ci sono pi\u00f9 titolari, la deduzione spetta, in misura corrispondente alla quota di possesso e solo a chi abita regolarmente l\u2019immobile e per i mesi durante i quali il fabbricato \u00e8 stato utilizzato come propria residenza. <\/p>\n<p>Anche le pertinenze dell\u2019abitazione principale (box, cantine, solai, posti auto) godono dell\u2019esenzione fino a concorrenza della rendita catastale. Le pertinenze possono essere anche pi\u00f9 di una per singola tipologia catastale e anche non far parte dello stabile dell\u2019abitazione. L\u2019importante \u00e8 che siano effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell\u2019abitazione principale. Senza imposte anche l\u2019abitazione posseduta da chi ha trasferito la propria dimora abituale in istituti di ricovero e sanitari, purch\u00e9 l\u2019immobile non sia affittato.<\/p>\n<p>Fonte:<br \/>\nCorriere della Sera<br \/>\nElena Negonda<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fisco pi\u00f9 pignolo con i piccolissimi proprietari immobiliari. 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