Comitato Giuridico – Regolamento Interno

CAPITOLO I – DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

Articolo 1º – Il COMITATO GIURIDICO è un organo tecnico della Camera Italo-Brasiliana di Commercio, Industria e Agricoltura (d’ora in avanti “CAMERA”), della durata a tempo indeterminato e con sede nei locali della CAMERA, la cui costituzione è prevista dall’articolo 24, lettera “B”, item “E” dello Statuto sociale, dovendo il suo funzionamento essere conforme alle disposizioni dello Statuto Sociale e del presente Regolamento Interno (d’ora in poi “Regolamento”).

§ 1 – Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo della CAMERA nella riunione del giorno 26 Settembre del 2002 e le sue eventuali modifiche devono essere approvate dall’Organo stesso.

§ 2 – Il COMITATO GIURIDICO deve rispettare le linee guida e le decisioni della Presidenza, della Direzione Esecutiva e del Consiglio Direttivo della CAMERA. 

CAPITOLO II – SCOPI E POTERI

Articolo 2º – Il COMITATO GIURIDICO ha come finalità la promozione di scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze in materia giuridica, l’organizzazione di conferenze, convegni, seminari, eventi ed incontri, la cui partecipazione è libera per i suoi membri, per gli associati alla CAMERA e per terzi, con lo scopo di incoraggiare e promuovere il miglioramento e l’ampliamento delle conoscenze giuridiche, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale e la preparazione e la diffusione di opuscoli e di altre pubblicazioni di contenuto giuridico.

§ 1º – Per realizzare i suoi scopi il COMITATO GIURIDICO può:

a) Organizzare e realizzare conferenze, seminari, convegni, conferenze, corsi ed altri eventi che affrontano temi giuridici di interesse agli associati della CAMERA;

b) Realizzare accordi con altre istituzioni affini, in ambito nazionale ed internazionale mirando alla cooperazione ed allo scambio di informazioni;

c) Diffondere informazioni legali correlate, in forma di banche dati o attraverso riviste e pubblicazioni, per finalità esclusivamente culturali ed istituzionali della CAMERA;

d) Promuovere studi, ricerche ed iniziative nell’ambito del Diritto.

§ 2º – Il COMITATO GIURIDICO fornisce anche consulenza legale alla Presidenza, alla Direzione Esecutiva ed al Consiglio Direttivo su questioni giuridiche di carattere istituzionale e di altre di interesse della CAMERA, essendo comunque vietata la partecipazione a ricerche effettuate direttamente dagli associati che vertono su questioni di particolare interesse per questi o per terze parti.

CAPITOLO III – SOCI, LORO DIRITTI E DOVERI

Articolo 3º – Il COMITATO GIURIDICO è formato esclusivamente da avvocati, studi legali che saranno rappresentati da un avvocato regolarmente iscritto all’OAB, laureati in Giurisprudenza o società che segnalano un avvocato a rappresentarli e tutti gli associati alla CAMERA, avendo il Presidente del Comitato la possibilità di invitare i non associati, che non hanno diritto di voto.

Articolo 4º – L’ammissione dei membri dipende dall’approvazione della Direzione del COMITATO GIURIDICO, a maggioranza dei suoi membri, dopo l’esame della proposta presentata per iscritto da parte del richiedente o di qualsiasi membro della Direzione.

Articolo 5º – I diritti dei membri:

a) Partecipare alle riunioni del Comitato giuridico, esercitando il diritto di voto su questioni che siano rilevanti;

b) Votare ed essere votato;

c) Assistere e partecipare a gruppi di lavoro, commissioni e riunioni e proporre temi ed altri suggerimenti;

d) Presentare suggerimenti o reclami scritti alla Direzione del COMITATO GIURIDICO.

Articolo 6º – I doveri dei soci:

a) Aderire strettamente alle disposizioni del regolamentari del COMITATO GIURIDICO;

b) Garantire il prestigio e la crescita del COMITATO GIURIDICO;

c) Contribuire allo sviluppo istituzionale ed al miglioramento del COMITATO GIURIDICO e della sua CAMERA;

d) Partecipare alle riunioni che vengono convocate, ed, in caso di assenza, giustificarla preventivamente al COMITATO GIURIDICO;

e) Esercitare con zelo e dedizione gli incarichi per i quali si è stati eletti;

f) Comunicare, per iscritto, annullamenti o assenze alle riunioni del COMITATO GIURIDICO per un periodo superiore a 3 (tre) mesi.

Paragrafo Unico – Per diventare e rimanere membro del COMITATO GIURIDICO, i membri devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della Camera, fatta eccezione per le persone nominate dal Presidente del COMITATO GIURIDICO, come previsto dall’articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 7º – I membri del COMITATO GIURIDICO, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri e con voto segreto, possono decidere l’esclusione di un membro che:

a) Venga ad esercitare qualunque attività considerata dannosa al COMITATO GIURIDICO e/o alla CAMERA;

b) Ponga in essere azioni che screditano il concetto di COMITATO GIURIDICO e/o di CAMERA;

c) Manchi ripetutamente all’adempimento degli obblighi assunti con il COMITATO GIURIDICO e causi a quest’ultimo gravi danni;

d) Perda, per più di sei (6) mesi, il contatto con il COMITATO GIURIDICO, senza giustificato motivo.

CAPITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

Articolo 8 – Il COMITATO GIURIDICO è amministrato da una Direzione, composto dai seguenti incarichi:

a) Presidente;

b) due (2) Vice-Presidenti, essendo uno il 1° Vice-Presidente e l’altro il 2°Vice-Presidente;

c) Segretario.

Paragrafo Unico – Il presidente della CAMERA è membro permanente del COMITATO GIURIDICO, senza diritto di voto, salvo su questioni che possano coinvolgere gli interessi della CAMERA, potendo essere sostituito, in caso di assenza o impedimenti, dal suo sostituto legale.

Articolo 9º- Il Presidente, il 1° Vice-Presidente, il 2° Vice-Presidente ed il Segretario sono eletti dalla maggioranza dei membri del COMITATO GIURIDICO, per un mandato di 3 (tre) anni, in coincidenza con quello del Consiglio Direttivo della CAMERA, rimanendo in carica finché i loro successori non si saranno insediati, essendo possibile la rielezione.

Articolo 10º – In caso di invalidità permanente o dimissioni di uno o più membri della Direzione, il membro gerarchicamente superiore rimanente (o, in caso di impedimento permanente o di dimissioni di tutti i membri, il Presidente della CAMERA), convoca una riunione straordinaria del COMITATO GIURIDICO per l’elezione del/dei sostituto/i.

Articolo 11º – I membri della Direzione hanno le seguenti competenze:

a) Presidente:

I. Rappresentare il COMITATO GIURIDICO davanti a soggetti terzi;

II. Convocare e presiedere le riunioni;

III. Apprezzare i suggerimenti o i reclami da parte dei membri del COMITATO GIURIDICO;

IV. Promuovere la prossimità e le relazioni del COMITATO GIURIDICO con le controparti nazionali ed internazionali.

b) Vice-Presidenti:

I. Sostituire il Presidente ed il Segretario in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

II. Collaborare con il Presidente nelle sue funzioni;

III. Promuovere le relazioni e gli scambi di informazioni con i Comitati Giuridici e con gli Organi corrispondenti delle altre Camere di Commercio e di EUROCAMERE;

IV. Organizzare riunioni, seminari, dibattiti ed altri eventi su tematiche connesse allo scopo sociale del COMITATO GIURIDICO, riferendolo al Presidente di questo Organo;

V. Presentare proposte per l’ammissione di qualunque interessato ad entrare nel COMITATO GIURIDICO, inoltrandole al Presidente di questo Organo.

c)Segretario:

I. Secretariare le riunioni e redigere i verbali;

II. Redigere, annualmente, o quando richiesto dal Presidente, la relazione sulle attività del COMITATO GIURIDICO;

III. Sostituire il Presidente ed i Vice-Presidenti alle riunioni del COMITATO GIURIDICO, in caso di assenza o impedimento temporaneo concomitante di questi;

IV. Organizzare e gestire gli archivi del COMITATO GIURIDICO.

§ 1 – Concorrere al Presidente della CAMERA, in qualità di membro permanente della Direzione del COMITATO GIURIDICO, seguendo le attività di questo organismo.

§ 2 – La Direzione del COMITATO GIURIDICO può avvalersi di consulenti esterni per argomenti specifici.

CAPITOLO V – RIUNIONI

Articolo 12º – Le riunioni del COMITATO GIURIDICO sono realizzate:

a) di carattere ordinario, una volta a trimestre;

b) di carattere straordinario, ogni qualvolta sarà necessario, su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno il 30% (trenta per cento) dei membri.

§ 1 – La convocazione delle riunioni avviene tramite e-mail e sarà inviata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la realizzazione della riunione.

§ 2 – La convocazione deve specificare la data, l’orario, il luogo e l’ordine del giorno della riunione.

§ 3 – Gli argomenti da trattare nelle riunioni possono essere proposti nella riunione precedente da qualsiasi membro e la loro inclusione nell’ordine del giorno deve essere approvata dalla maggioranza dei membri presenti, fatta eccezione per la prima riunione di ogni mandato della Direzione, in cui gli argomenti da trattare saranno indicati dal Presidente in esercizio del COMITATO GIURIDICO.

Articolo 13º – Le riunioni del COMITATO GIURIDICO sono indette, nella prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei membri ed, nella seconda convocazione, con qualunque numero.

Paragrafo Unico – Le decisioni sono prese dalla maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 14º – I membri impossibilitati a partecipare a qualunque riunione devono comunicare e giustificare la loro assenza, per iscritto al Segretario, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Paragrafo Unico – Il membro assente, senza giustificazione previa, a tre (3) riunioni e che è stato debitamente convocato, nell’arco temporale di 1 (un) anno, viene automaticamente sospeso dalle attività del COMITATO GIURIDICO per un periodo di 1 (un) anno dalla data della sua ultima assenza.

CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15 – È vietata, al COMITATO GIURIDICO, qualunque manifestazione di carattere religioso, razziale o politico, e altri caratteri estranei alle sue finalità.