Comitato legale - Regolamento interno
CAPITOLO I – DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE LEGALE
Articolo 1 – Il COMITATO LEGALE è un organo tecnico della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura Italo-Brasiliana (di seguito la “CAMERA”), con durata indeterminata e sede presso i locali della CAMERA, la cui costituzione è prevista dall’articolo 24, lettera “B”, punto “e” dello Statuto, e il cui funzionamento deve essere conforme alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento (di seguito il “Regolamento”).
§ Paragrafo 1 – Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di CAMERA nella riunione del 26 settembre 2002 e ogni modifica deve essere approvata dal suddetto organo.
§ Paragrafo 2 – Il COMITATO LEGALE deve attenersi alle decisioni e alle direttive della Presidenza, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione della CAMERA.
CAPITOLO II – OBIETTIVI E COMPETENZE
Articolo 2 – Il COMITATO GIURIDICO ha lo scopo di promuovere lo scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze in materia giuridica, di organizzare conferenze, congressi, seminari, eventi e incontri, aperti ai suoi membri, agli Associati CAMERA e a terzi, al fine di incoraggiare e promuovere il miglioramento e l’espansione della conoscenza giuridica, sia a livello nazionale che internazionale, e di preparare e diffondere opuscoli e altre pubblicazioni a contenuto giuridico.
§ Paragrafo 1 – Per adempiere ai suoi scopi, il COMITATO LEGALE può:
a) Organizzare e tenere conferenze, seminari, simposi, lezioni, corsi e altri eventi che trattino questioni legali di interesse per i Soci di CAMERA;
b) Realizzare accordi con istituzioni affini, sia a livello nazionale che internazionale, con l’obiettivo di collaborare e scambiare informazioni;
c) diffondere informazioni legali e correlate, sotto forma di banche dati o attraverso riviste e pubblicazioni, per scopi esclusivamente culturali e istituzionali di CAMERA;
d) incoraggiare studi, ricerche e iniziative nel campo del diritto.
§ Paragrafo 2 – Il COMITATO LEGALE fornisce anche consulenza legale al Presidente, al Consiglio Direttivo e al Consiglio di Amministrazione di CAMARA su questioni legali di natura istituzionale e altre di interesse per CAMARA. Tuttavia, è vietato occuparsi di questioni formulate direttamente dai Soci su questioni di interesse privato per loro o per terzi.
CAPITOLO III – I SOCI, I LORO DIRITTI E DOVERI
Articolo 3 – Il COMITATO LEGALE è composto esclusivamente da avvocati, studi legali – che saranno rappresentati da un avvocato regolarmente iscritto all’OAB, laureati in giurisprudenza o società che nominano un avvocato per rappresentarli, tutti Soci di CAMERA, e il Presidente del COMITATO LEGALE può invitare non Soci, che non avranno diritto di voto.
Articolo 4 – L’ammissione dei soci è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo del COMITATO LEGALE, a maggioranza dei suoi membri, dopo aver esaminato la proposta presentata per iscritto dal richiedente o da uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 5 – I diritti dei membri sono:
a) Partecipare alle riunioni del COMITATO LEGALE, esercitando il diritto di voto sulle questioni che lo riguardano;
b) votare ed essere votati;
c) Partecipare ai gruppi di lavoro, ai comitati e alle riunioni e presentare problemi, proposte e altri suggerimenti;
d) Presentare suggerimenti o reclami per iscritto al Consiglio di Amministrazione del COMITATO LEGALE.
Articolo 6 – I compiti dei membri sono:
a) Osservare rigorosamente le regole e i regolamenti del COMITATO LEGALE;
b) Garantire il prestigio e la crescita del COMITATO LEGALE;
c) Contribuire allo sviluppo e al miglioramento istituzionale del COMITATO LEGALE e della CAMERA stessa;
d) Partecipare alle riunioni a cui sono convocati o, in caso di assenza, giustificarla in anticipo al COMITATO LEGALE;
e) esercitare con zelo e dedizione le cariche per le quali sono stati eletti;
f) Comunicare per iscritto eventuali dimissioni o assenze dalle riunioni del COMITATO LEGALE per un periodo superiore a 3 (tre) mesi.
Comma unico – Per diventare e rimanere membri del COMITATO LEGALE, i membri devono essere in regola con gli obblighi nei confronti della CAMERA, ad eccezione delle persone nominate dal Presidente del COMITATO LEGALE, come previsto dall’articolo 3 del presente Regolamento.
Articolo 7 – I membri del COMITATO LEGALE, con una decisione presa a maggioranza di due terzi (2/3) dei membri e a scrutinio segreto, possono decidere di escludere un membro che:
a) Si impegna in qualsiasi attività considerata dannosa per il COMITATO LEGALE e/o la CAMERA;
b) Praticare atti che portino discredito al COMITATO LEGALE e/o alla CAMERA;
c) Manca ripetutamente di adempiere agli obblighi assunti con il COMITATO LEGALE o causa danni a quest’ultimo;
d) Rimanere senza contatti con il COMITATO LEGALE per più di 6 (sei) mesi, a meno che non vi sia un motivo giustificato.
CAPITOLO IV – AMMINISTRAZIONE
Articolo 8 – Il COMITATO LEGALE è gestito da un Consiglio di Amministrazione composto dalle seguenti cariche:
a) Presidente;
b) Due (2) Vicepresidenti, di cui uno è il 1° Vicepresidente e l’altro il 2° Vicepresidente. Vicepresidente;
c) Segretario.
Comma unico – Il Presidente della CAMERA è membro permanente del Consiglio del COMITATO GIURIDICO, senza diritto di voto, tranne che per le questioni che possono coinvolgere gli interessi della CAMERA, e può essere sostituito in caso di assenza o impedimento dal suo sostituto legale.
Articolo 9 – Il Presidente, il 1° Vicepresidente, il 2° Vicepresidente e il Segretario sono eletti dalla maggioranza dei membri del COMITATO LEGALE per un periodo di tre (3) anni, coincidente con quello del Consiglio di Amministrazione di CAMERA, e restano in carica fino al giuramento dei loro successori, con possibilità di rielezione.
Articolo 10 – In caso di impedimento permanente o di dimissioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il membro gerarchicamente superiore rimasto o, in caso di impedimento permanente o di dimissioni di tutti i membri, il Presidente della CAMERA, convocherà una riunione straordinaria del COMITATO LEGALE per eleggere il/i sostituto/i.
Articolo 11 – I membri del Consiglio Direttivo hanno le seguenti competenze:
a) Presidente:
I. Rappresentare il COMITATO LEGALE di fronte a terzi;
II. Convocazione e presidenza delle riunioni;
III. Apprezzare suggerimenti o reclami da parte dei membri del COMITATO LEGALE;
IV. Promuovere l’avvicinamento e le relazioni del COMITATO GIURIDICO con associazioni nazionali e internazionali simili.
b) Vicepresidenti:
I. Sostituisce il Presidente e il Segretario in caso di loro assenza o impedimento temporaneo;
II. Collaborare con il Presidente nei suoi compiti;
III. Promuovere le relazioni e lo scambio di informazioni con i Comitati giuridici e le organizzazioni analoghe delle altre Camere di Commercio e di EUROCHAMBRAS;
IV. Organizzare incontri, seminari, dibattiti e altri eventi su questioni attinenti all’oggetto sociale del COMITATO LEGALE, riferendo al suo Presidente;
V. Presentare proposte per l’ammissione di qualsiasi parte interessata al COMITATO LEGALE, trasmettendole al Presidente di tale organo.
c) Segretario:
I. Segreteria delle riunioni e verbalizzazione;
II. Redigere una relazione annuale sulle attività del COMITATO LEGALE, o quando richiesto dal Presidente;
III. Sostituire il Presidente e i Vicepresidenti nelle riunioni del COMITATO GIURIDICO, in caso di loro contemporanea assenza o impedimento temporaneo;
IV. Organizzare e mantenere gli archivi del COMITATO LEGALE.
§ Paragrafo 1 – Spetta al Presidente della CAMERA, in qualità di membro permanente del Consiglio del COMITATO LEGALE, monitorare le attività di tale organo.
§ Paragrafo 2 Il Consiglio del COMITATO LEGALE può avvalersi di consulenti esterni per questioni specifiche.
CAPITOLO V – RIUNIONI
Articolo 12 – Le riunioni del COMITATO LEGALE si tengono :
a) su base ordinaria, una volta al trimestre;
b) in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno il 30% (trenta per cento) dei suoi membri.
§ Paragrafo 1 – Le riunioni sono convocate tramite e-mail, da inviare ai membri almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.
§ Paragrafo 2 – L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea.
§ Paragrafo 3 – Gli argomenti da trattare nelle assemblee possono essere proposti alla riunione precedente da qualsiasi membro e la loro inclusione nell’ordine del giorno deve essere approvata dalla maggioranza dei membri presenti, ad eccezione della prima riunione di ogni mandato del Consiglio di Amministrazione, quando gli argomenti da trattare saranno indicati dal Presidente facente funzioni del COMITATO LEGALE.
Articolo 13 – Le riunioni del COMITATO LEGALE sono convocate in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri e in seconda convocazione con qualsiasi numero.
Paragrafo unico – Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Articolo 14 – I soci che non possono partecipare a una riunione devono notificare e giustificare la loro assenza per iscritto al Segretario almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione.
Paragrafo unico – Un membro che manchi a tre (3) riunioni debitamente convocate nell’arco di un (1) anno, senza previa giustificazione, sarà automaticamente sospeso dalle attività del COMITATO LEGALE per un periodo di un (1) anno dall’ultima assenza.
CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 15 – Al COMITATO LEGALE è vietata qualsiasi manifestazione di carattere religioso, razziale o partitico, nonché qualsiasi altra che non sia in relazione con i suoi scopi.
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